Decreto d'ingiunzione - notificazione - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019
Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti - Opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Sussistenza - Presunzione di abbandono del titolo - Esclusione - Fondamento.
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019