Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019 (Rv. 655683 - 01)
Notificazione degli estremi della violazione - Termine ex art. 14 della l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Tempo necessario alla valutazione dei dati afferenti agli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito.
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019 (Rv. 655683 - 01)