Violazioni in materia di lavoro e previdenza - Contestazione non immediata dell'infrazione - Termine ex art. 14 della l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 - Interruzione dei termini - Applicabilità.
In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27903 del 30/10/2019 (Rv. 655527 - 01)