Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29236 del 12/11/2019 (Rv. 656186 - 02)
Sanzioni amministrative - Termine per l'irrogazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Richiesta dell'interessato di essere sentito - Proroga "ex lege" del termine - Diversità della disciplina rispetto a quella prevista per le violazioni del codice della strada - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di infrazioni valutarie, il termine di centottanta giorni per l'irrogazione delle sanzioni è prorogato "ex lege", ex art. 8 del d.lgs. n. 195 del 2008,in caso di richiesta dell'interessato di audizione o di valutazioni tecniche, mentre per le violazioni del codice della strada, previste dal d.lgs. n. 285 del 1992, il termine per l'ingiunzione si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente e resta sospeso fino alla data fissata per l'espletamento dell'audizione stessa. Tale differenza non lede i principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione della durata dei termini per l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, né vi è ragione per far ricorso alla analogia, essendo consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio a un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29236 del 12/11/2019 (Rv. 656186 - 02)