Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30532 del 26/11/2018 (Rv. 651876 - 01)
Notificazione a mezzo PEC - Procedimento fallimentare - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare che il messaggio è pervenuto al destinatario fino a prova contraria.
A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30532 del 26/11/2018 (Rv. 651876 - 01)