ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011
Principio dell'obbligatorietà della lingua italiana - Ambito - Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice - Esclusione - Discrezionalità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011
Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. Pertanto, se, come nella specie, il giudice abbia in un primo tempo disposto la predetta traduzione (avente ad oggetto un contratto in lingua straniera), senza poi ricorrervi in prosieguo, detto ordine può essere ritenuto come implicitamente revocato, senza che ciò dia luogo ad alcuna violazione di legge, tanto più quando non vi sia contrasto sulla comprensione di detto atto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011