Procedimento civile - ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27593 del 28/12/2006
Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice - Esclusione - Facoltà discrezionale - Sussistenza.
Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti, onde, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice stesso, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale, può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero tale documento sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27593 del 28/12/2006