Procedimento civile - ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19756 del 11/10/2005
Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice - Esclusione - Facoltà discrezionale - Sussistenza - Omissione - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie.
Il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana - previsto dall'art. 122 cod. proc. civ. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore, per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.(Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito impugnata, con la quale il giudice di appello aveva dato atto di cogliere agevolmente il significato dei documenti contestati e, coerentemente, perciò aveva rifiutato, con insindacabile discrezionalità, di valersi della facoltà di nominare un traduttore, senza trascurare la circostanza che, in effetti, sulla scorta dell'impostazione difensiva adottata dai difensori, si sarebbe dovuto comunque ritenere che i documenti medesimi erano stati sufficientemente compresi anche dalle parti).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19756 del 11/10/2005