Art. 10 del d.m. 30 maggio 2002 in materia di lavoro e previdenza - Disciplina - Comprensione nella liquidazione del compenso di ogni attività espletata e della relazione redatta - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5707 del 07/03/2013
In tema di liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, l'onorario previsto dall'art.10 del d.m. 30 maggio 2002 in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro, è comprensivo di ogni attività espletata e della relazione redatta, non potendosi distinguere tra relazione tecnico-giuridica, meramente illustrativa dei risultati conseguiti, a seguito dell'incarico peritale, e relazione dotata di autonomi contenuti, volti ad arricchire e precisare i contenuti della consulenza espletata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5707 del 07/03/2013