ausiliari del giudice - liquidazione del compenso
Comunicazione del decreto nelle forme di cui all'art. 136 e segg. cod. proc. civ. o in altre equipollenti - Attività del cancelliere - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Comunicazione operata direttamente dalla parte privata nei confronti delle controparte personalmente - Idoneità - Esclusione - Fondamento Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3728 del 14/02/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3728 del 14/02/2013
Il decreto di liquidazione dei compensi all'ausiliario del giudice, al pari di ogni altro provvedimento giurisdizionale, deve essere comunicato ai sensi degli artt. 136 e segg. cod. proc. civ., ovvero con forme equipollenti, che però non possono prescindere da un'attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, non potendo ad esso sostituirsi la parte privata con una modalità informativa di carattere extragiudiziale, operata direttamente nei confronti della controparte personalmente, giacché non idonea a soddisfare l'esigenza che il provvedimento sia portato a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della formulazione del rimedio impugnatorio ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "A seguito di una sentenza emessa da Giudice di pace di Bergamo il 31 ottobre 2005 con la quale veniva inibito, su domanda di Be... Roberto, ai sigg. Ba... Adriano, Ba... Miriam e Fi... Carolina di porre vasi di fiori od altri oggetti sulla striscia di comune proprietà con l'attore, quest'ultimo, nell'inottemperanza dei convenuti, esperiva il procedimento esecutivo di cui all'art. 612 c.p.c.. Nel corso di detto procedimento l'ufficiale giudiziario designato incaricava il geom. Luca Personeni quale direttore di lavori di rifacimento del cortile delle parti in causa. Ultimati i lavori, il giudice dell'esecuzione, con decreto del 9 giugno 2010, liquidava i compensi in favore del menzionato direttore dei lavori. Con ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 depositato il 5 agosto, il Be... Roberto proponeva opposizione avverso il suddetto decreto liquidazione, contestando l'ammontare delle competenze come determinate. Nella costituzione del resistente geom. Luca Personeni (che eccepiva anche l'intempestività del ricorso), l'adito Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 7 marzo 2011, dichiarava l'improcedibilità del ricorso in opposizione perché formulato oltre il termine decadenziale dei 20 giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di liquidazione, che si doveva far decorrere, nella specie, dal momento della ricezione (ovvero dal 26 giugno 2010), da parte del Be..., della raccomandata inviatagli dall'opposto Personeni contenente la richiesta di pagamento con il provvedimento impugnato.
Nei confronti di tale ordinanza, notificata il 29 marzo 2011, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (notificato il 5 maggio 2011 e depositato il 17 maggio successivo), il Be... Roberto, riferito a due motivi, in ordine al quale si è costituito in questa fase con controricorso il solo intimato Luca Personeni.
Con il primo motivo il ricorrente non muove propriamente una censura alla decisione impugnata ma deduce la mera ammissibilità del proposto ricorso straordinario per cassazione sul presupposto che, applicandosi nella specie il procedimento previsto per gli onorari di avvocato (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 2), che si conclude con un'ordinanza dichiarata non impugnabile, l'unico strumento di gravame esperibile nel caso in questione si sarebbe dovuto identificare con il ricorso previsto, per l'appunto, dall'art. 111 Cost., comma 7.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 nonché degli artt. 136, 170 e 326 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in relazione all'ultimo comma di quest'ultima disposizione normativa, sul presupposto che, nella fattispecie, non si sarebbe potuta far coincidere con il recapito della raccomandata effettuata dal geom. Personeni al Belloni personalmente la comunicazione prescritta dalla legge ai sensi del citato art. 136 c.p.c., e, quindi, la conoscenza legale del decreto di liquidazione da impugnare nelle forme di cui all'indicato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 verificatasi, invece, legittimamente solo con la notifica dello stesso decreto al difensore del Belloni intervenuta in data 21 luglio 2010, con la conseguenza che il ricorso in opposizione depositato nella cancelleria del giudice competente il 5 agosto 2010 si sarebbe dovuto ritenere tempestivo.
Il controricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per assunto difetto del requisito della specialità della procura "ad litem" rilasciata dal ricorrente in favore del suo difensore.
Rileva, innanzitutto, il relatore che quest'ultima eccezione appare manifestamente destituita di fondamento dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le tante, Cass. n. 10539 del 2007 e Cass. n. 26504 del 2009), I mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicché risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.
Ritiene, poi, il relatore che, pacifica essendo (come dedotto con il primo motivo) l'impugnabilità in questa sede ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, dell'ordinanza adottata all'esito del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ("ratione temporis" applicabile) alla stregua della sua dichiarata inimpugnabilità in via ordinaria (cfr., ad es., Cass. S.U., ord. Interl. n. 14696 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 24959 del 2011), il secondo motivo svolto dal ricorrente possa essere considerato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione anche all'art. 360 bis c.p.c., n. 1. Come già si è accennato, il Tribunale di Bergamo, nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto che la comunicazione del decreto di liquidazione emesso in favore del geom. Personeni si fosse perfezionata con la ricezione della raccomandata inviata dallo stesso geometra al Be... il 25 giugno 2010, momento in cui si sarebbe dovuto, perciò, considerare che l'odierno ricorrente era venuto a conoscenza del predetto provvedimento e dal quale sarebbe, conseguentemente, iniziato a decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. A tal proposito il menzionato giudicante ha inteso rilevare che la comunicazione a cui si riferisce il citato D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 170 è quella riconducibile all'art. 136 c.p.c., la quale, costantemente, in ogni procedimento civile della più diversa natura viene equiparata alla presa di conoscenza da parte del destinatario verificatasi anche in modi diversi dalla ricezione del biglietto di cancelleria, quale, ad esempio, la cosiddetta "presa visione" del provvedimento in cancelleria.
Senonché, deve osservarsi, che se è vero che, in generale, la comunicazione di cancelleria può essere equiparata alla presa in visione in cancelleria, è altrettanto indubbio che il Tribunale di Bergamo ha errato nell'applicare questo principio - che implica, comunque, il raggiungimento dell'effetto di garantire una "conoscenza legale" del provvedimento impugnabile - al caso di specie in cui ha ritenuto illegittimamente di far decorrere il termine per la suddetta opposizione ex art. 170 D.P.R. non dal compimento di un atto della cancelleria (ovvero dalla comunicazione del decreto o, al limite, dalla presa visione del provvedimento da parte del difensore della parte), ma dalla ricezione di una lettera raccomandata inviata da una parte privata, che, se può comportare una conoscenza di fatto del provvedimento, non può implicare propriamente la configurazione della necessaria conoscenza legale ai fini impugnatori. Del resto la modalità di informazione del decreto di liquidazione come realizzata dal geom. Personeni afferiva alla sfera extragiudiziale dei rapporti tra le parti e non propriamente al quella endoprocessuale, dal momento che il suddetto provvedimento di liquidazione era stato adottato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale nel quale le parti erano legittimamente costituite con i rispettivi difensori, nei cui riguardi, quindi, il cancelliere avrebbe dovuto provvedere alle conseguenti comunicazioni dei provvedimenti del giudice. Ed in effetti risulta pacifico che la comunicazione di tale provvedimento al difensore del Be... sia stata fatta solo in data 21 luglio 2010, ragion per cui solo da questo momento sarebbe potuto decorrere legalmente il termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione di cui al più volte citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1 ritualmente osservato, poiché il relativo ricorso fu depositato il 5 agosto 2010. Pertanto, alla luce delle esposte argomentazioni, sembra emergere la violazione delle norme denunciate nella decisione impugnata che ha illegittimamente ritenuto che la lettera racc. inviata dal geom. Personeni personalmente al sig. Be... costituisse un equipollente della comunicazione del decreto di liquidazione da parte della cancelleria e che, quindi, dalla ricezione della stessa dovesse decorrere il predetto termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 170 D.P.R.; infatti, la comunicazione dei provvedimenti giurisdizionali deve avvenire ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e segg., ovvero con forme equipollenti, che però non possono prescindere da un'attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, secondo il predetto art. 136 e l'art. 45 disp. att. c.p.c. ( cfr., ad es., Cass. n. 7946 del 2010; Cass. n. 1746 del 2008 e Cass. n. 2576 del 2004), non potendo ad esso sostituirsi la parte privata con una modalità informativa di carattere extragiudiziale fatta direttamente alla controparte personalmente, tenendosi, altresì, presente che, in quest'ultimo caso non sarebbe comunque soddisfatta l'esigenza di assicurare che il provvedimento sia portato a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della formulazione del rimedio impugnatorio (v. Cass. n. 15999 del 2003). In definitiva, si ritiene che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1 (e con riferimento alla previsione di cui all'art. 375 c.p.c., n. 5), per poter pervenire al possibile accoglimento del proposto ricorso per sua manifesta fondatezza". Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna meMo...a difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed essendosi i difensori delle parti costituite, comparsi all'adunanza camerale, riportati rispettivamente al ricorso e al controricorso;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio del procedimento al Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed persona di altro magistrato, che si atterrà al principio di diritto precedentemente enunciato e provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 136