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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 20375/2019

Commissario giudiziale ex artt. 15 e 45, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001 - Determinazione del compenso - Equiparazione generalizzata dell'attività del commissario a quella di altri ausiliari - Esclusione - Fondamento - Criterio di liquidazione.

In tema di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale ex artt. 15 e 45, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001, per la relativa determinazione non è possibile alcuna equiparazione in via generalizzata, anche ai fini dell'applicazione analogica delle norme sui compensi, dell'attività del commissario giudiziale a quella di altri ausiliari, attesa la natura flessibile dei suoi compiti, cui possono essere demandate le più diverse attribuzioni nell'ambito dell'attività dell'ente. Ne consegue che, in mancanza di specifica tabella professionale, compete direttamente al magistrato che liquida il compenso al commissario giudiziale applicare, caso per caso, gli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, liquidando il compenso con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20375 del 26/07/2019 (Rv. 654886 - 01)

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