Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 33765/2019
Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Compenso - Natura di spesa straordinaria di giustizia - Titolo di pagamento - Decreto del P.M. ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di fare valere il credito in via monitoria - Esclusione - Fondamento.
In materia di spese di giustizia, il compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiatura destinata ad intercettazioni telefoniche e ambientali e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, ha natura di spesa straordinaria di giustizia, sottratta alla libera contrattazione e liquidata con il titolo di pagamento costituito dal decreto del P.M. emesso ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ne consegue che il credito vantato per il corrispettivo del detto noleggio, connotandosi per il suo rilievo pubblicistico, non può essere fatto valere in sede monitoria e può essere opposto soltanto con le modalità a tale scopo espressamente previste dall'art. 170 del medesimo d.P.R., che rinvia all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33765 del 19/12/2019 (Rv. 656626 - 01)