Procedimento civile - domanda giudiziale - riconvenzionale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3767 del 23/02/2005
Configurabilità - Condizioni - Eccezione riconvenzionale - Differenze - Fattispecie relativa a domanda proposta da giudice tributario per la corresponsione dell'indennità giudiziaria.
La domanda riconvenzionale si distingue dall'eccezione perché con essa il convenuto tende non già al mero rigetto della domanda proposta dall'attore ma, traendo da quest'occasione, chiede un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale. (In applicazione del suindicato principio, la Corte Cass. ha qualificato come riconvenzionale, e non mera eccezione, la domanda d'accertamento - con efficacia di giudicato - formulata dal Ministero delle finanze in ordine alla dedotta inesistenza del diritto alla corresponsione dell'indennità giudiziaria con riferimento non solamente al periodo di tempo oggetto della domanda principale dell'attore bensì a tutto il più ampio periodo d'espletamento della funzione di giudice tributario da parte del medesimo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3767 del 23/02/2005