Contenuto - nullità - Giudizio avanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto.
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 cod.proc. civ..Pertanto, l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7685 del 13/04/2005