Procedimento civile - domanda giudiziale - riconvenzionale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007
Termine per la sua proposizione - Mancato rispetto - Conseguenze - Decadenza rilevabile d'ufficio - Rilevabilità anche in sede di impugnazione - Ammissibilità - Limiti.
L'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. , nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995,dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza l'inosservanza dell'onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla "ratio" di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione, a meno che sulla tempestività della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007