Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994
Rapporto di dare ed avere - Poste passive ammesse dalla parte debitrice - Variazione in riduzione - "Mutatio libelli" - Configurabilità - Esclusione - Giudice - Sostituzione alla parte interessata nella "emendatio libelli" - Potere - Esclusione - Fattispecie.
Il principio secondo cui non costituisce "mutatio libelli" la richiesta di somme maggiori di quelle indicate con l'atto introduttivo del giudizio, allorché tale ampliamento non comporti immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione e non introduca un tema d'indagine completamente nuovo, è applicabile anche alle ipotesi di variazione (in riduzione) delle poste passive ammesse dalla parte debitrice nell'ambito di un complesso rapporto di dare ed avere. Tuttavia, poiché il principio, nella sua duplice espressione, afferisce sempre all'attività delle parti ed alla disponibilità dei rispettivi diritti, deve escludersi che il giudice possa sostituirsi alla parte interessata operando in sua vece anche la (semplice) "emendatio libelli". (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ravvisato vizio di ultrapetizione nella pronunzia degli arbitri, i quali, di fronte alla richiesta del creditore di condanna al pagamento di quanto sarebbe risultato dovuto per i titoli dedotti, avevano ridotto il debito rispetto alla misura ammessa dallo stesso debitore).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994