Atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico - Firma digitale - Necessità - Mancanza - Invalidità dell'atto - Fondamento.
L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017