Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017