Azione volta al rispetto della normativa sulle distanze da costruzioni - Memorie ex art. 183, comma 5 c.p.c. (applicabile "ratione temporis") - Domanda volta alla tutela dei diritti di veduta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato, siccome costruito in violazione delle distanze tra costruzioni, è inammissibile, in quanto nuova, la domanda, proposta con le memorie di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), concernente la violazione della distanza da veduta, trattandosi di domande diverse, l’una diretta ad evitare la formazione di intercapedini dannose (art. 873 c.c), l’altra a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino (art. 907 c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10622 del 28/04/2017