Domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere - inosservanza del termine a comparire - differimento disposto dal giudice ex art. 164, comma 3, c.p.c. - “dies a quo” del nuovo termine - data di notifica dell’atto di citazione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018