Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - autonomo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
Giudizio introdotto da alcuni danneggiati - Contro l'autore del danno a titolo di responsabilità aquiliana - Intervento in giudizio di altri danneggiati - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di giudizio promosso da danneggiati da emotrasfusione ed assunzione di prodotti emoderivati contro il Ministero della Salute.
Nell'ipotesi in cui in un giudizio, in cui più danneggiati da emotrasfusione o da assunzione di prodotti emoderivati abbiano convenuto in giudizio il Ministero della Salute adducendone la responsabilità aquiliana in relazione ai suoi compiti istituzionali, per ottenere il risarcimento del danno sofferto, per avere contratto il virus HIV, l'epatite B o l'epatite C, oltre la misura dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 e dalla l. n. 238 del 1997, deve ritenersi ammissibile l'intervento di altri soggetti che lamentino la stessa tipologia di danno, atteso che anche il diritto al risarcimento del danno degli interventori è fondato sulla sussistenza della responsabilità aquiliana invocata contro il Ministero della Salute dagli attori, e, dunque, ricorrono i presupposti per l'intervento in giudizio, di cui al primo comma dell'art. 105 cod. proc. civ., che sono configurabilità allorquando nel giudizio instaurato da uno o da alcuni soltanto dei danneggiati, intervenga altro danneggiato o altri danneggiati, realizzandosi così in via successiva quel litisconsorzio fra tutti che si sarebbe potuto realizzare già inizialmente, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005