Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005