Convenuta per inadempimento di contratto d'appalto di opera pubblica - Chiamata in garanzia di soggetti pubblici sul presupposto della loro condotta inerte - Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la causa avente ad oggetto la chiamata di terzi in manleva, effettuata dalla P.A. convenuta con azione di risarcimento dei danni dall'appaltatore di un'opera pubblica per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto, ove la pretesa dell'amministrazione committente di essere garantita dai terzi evocati (nella specie, soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione dei lavori) sia fondata sulla condotta inerte od omissiva degli stessi, la quale deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013