Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008
Domanda di manleva del convenuto verso un terzo fallito - Legittimazione sostanziale del convenuto chiamante - Litisconsorzio facoltativo - Separabilità fra i giudizi cumulati - Conseguenze in materia di competenza per territorio - "Vis attractiva" del foro fallimentare - Limiti - Fattispecie.
In tema di chiamata in garanzia di un terzo, qualificato come vero responsabile della pretesa fatta valere dall'attore, quando i convenuti autorizzati alla chiamata non contestino la propria legittimazione sostanziale rispetto alla domanda ma solo chiedano, per il caso di riconoscimento della pretesa dell'attore nei propri confronti, di essere tenuti indenni dal terzo dalle conseguenze di tale soccombenza, si versa nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo; il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano, pertanto, distinti e sono suscettibili di separazione ai sensi del secondo comma dell'art. 103 cod. proc. civ., atteso che la domanda contro il terzo potrebbe essere proposta dai convenuti anche successivamente all'esito sfavorevole per costoro del giudizio sulla domanda principale; da ciò consegue che, in caso di dichiarazione di fallimento del terzo chiamato in garanzia, l'improcedibilità della domanda attiene solo al giudizio promosso contro tale parte, dovendosi affermare la competenza del tribunale fallimentare esclusivamente in ordine alla domanda di manleva proposta contro il fallimento, mentre va negata l'attrazione al foro fallimentare quanto alle domande proposte contro gli altri condebitori e garanti "in bonis" (principio reso dalla S.C., in sede di regolamento di competenza avverso la decisione del giudice di merito che aveva disposto la propria incompetenza funzionale a favore del tribunale fallimentare con riguardo a tutte le domande).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008