Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008
Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Conseguenze - Possibilità per l'interventore di formulare domande anche quando l'intervento sia successivo al maturare delle preclusioni istruttorie - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo o del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
Chi interviene volontariamente in un processo già ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008