Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - forma e tempo della chiamata – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 393 del 11/01/2008
Responsabilità civile da circolazione stradale - Indicazione, da parte di uno dei convenuti citati come responsabili del danno, della responsabilità esclusiva o parziale del conducente di veicolo rimasto sconosciuto - Successiva citazione in giudizio del Fondo di garanzia per le vittime della strada autorizzata dal giudice e fatta dall'attore - Qualificazione - Chiamata in causa del terzo a istanza di parte - Configurabilità - Sussistenza.
Nel giudizio in cui si propone una domanda di responsabilità civile da circolazione stradale, l'indicazione, da parte di uno dei convenuti citati come responsabili del danno, del doversi imputare la responsabilità esclusiva o parziale al conducente di veicolo rimasto sconosciuto, implica che la successiva citazione in tale giudizio del Fondo di garanzia per le vittime della strada, autorizzata dal giudice e fatta dall'attore, sia da considerare come chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, soggetta al relativo regime.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 393 del 11/01/2008