Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - forma e tempo della chiamata - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 393 del 11/01/2008
Art. 269 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 29 della legge n. 353 del 1990 - Condizioni di applicabilità temporale - Individuazione - Art. 269 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui alla citata legge n. 353 del 1990 - Mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per la chiamata in causa del terzo - Proroga di detto termine e successiva chiamata del terzo nel termine prorogato - Estinzione del processo - Esclusione - Inammissibilità della domanda - Configurabilità - Condizioni.
Alla chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, fatta in giudizio alla data del 30 aprile 1995 ed iniziato prima del 1° gennaio 1993, non si applica l'art. 269 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 29 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ma il precedente testo dell'art. 269 cod. proc. civ.; nel vigore di quest'ultimo articolo, nel testo anteriore alla riforma del 1990, il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per la chiamata in causa del terzo, la sua proroga e la successiva chiamata del terzo nel termine prorogato non dava luogo ad una fattispecie di estinzione del processo sulla domanda proposta nei confronti del terzo, ma ad inammissibilità della domanda, solo se la chiamata fosse stata eseguita dopo che nel processo le altre parti vi avessero svolto attività processuale diversa da quella attinente alla loro costituzione in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 393 del 11/01/2008