Procedimento civile - intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14844 del 27/06/2007
Intervento principale e intervento litisconsortile nel processo - Condizioni previste dall'art. 105 cod. proc. civ. - Individuazione - Fattispecie.
Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile nel processo, anche se l'articolo 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità' dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato un collegamento di tal genere tra l'iniziale domanda di sequestro conservativo relativa alla quota ideale di un patrimonio comune e quella di divisione dello stesso patrimonio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14844 del 27/06/2007