Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - forma e tempo della chiamata – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006
Poteri discrezionali del giudice istruttore - Sussistenza - Autorizzazione alla chiamata tardiva - Mancata adesione del terzo chiamato e sua eccezione di irritualità della chiamata in causa - Conseguenze - Deroga alle disposizioni di cui gli articoli 167 e 269 cod. proc. civ. sulle modalità e i termini della chiamata in causa - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell'articolo 106 cod. proc. civ., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicché, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l'irritualità della chiamata difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli articoli 167 e 269 cod. proc. civ. non sono suscettibili di deroga. (Principio affermato in causa instaurata con atto del 24 febbraio 1987).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006