Garanzia impropria - Nozione.
Si ha garanzia impropria, che non comporta deroga ai normali criteri di determinazione della competenza, sia quando la responsabilità del convenuto chiamante e quella del chiamato traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, sia quando il convenuto designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dall'attore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13178 del 05/06/2006