Chiamata in causa di terzo responsabile ad opera del convenuto - Sottoposizione ad amministrazione controllata del terzo - Improcedibilità della domanda attrice - Fondamento.
Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come l'unico responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio, si realizza un ampliamento della controversia in senso soggettivo ed oggettivo, ferma restando l'unicità del complessivo rapporto controverso e l'inscindibilità della causa. Ne consegue che, ove il terzo chiamato come responsabile sia sottoposto ad amministrazione controllata, la domanda attrice è improcedibile con riguardo all'intero giudizio in virtù dell'art. 13 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che fissa la competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, trattandosi di accertare una pretesa nei confronti della massa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 15/05/2014