Art. 106 cod. proc. civ. - Facoltà, non obbligo, della parte - Separata proposizione della domanda contro il terzo - Riunione dei giudizi - Possibilità - Condizioni - Limiti.
L'art. 106 cod. proc. civ. consente, ma non fa obbligo, alla parte di chiamare nello stesso processo il terzo al quale (per asserita comunanza di causa o per essere dal medesimo garantita) intenda estendere il contraddittorio. Ne consegue che, ove i giudizi siano stati separatamente introdotti, resta all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito disporne la riunione al fine di realizzare quella trattazione unitaria che si sarebbe avuta con la descritta chiamata in causa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15919 del 25/06/2013