Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011
Chiamata di terzo su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie la S.C. ha escluso l'estensione all'Inail, chiamato in garanzia dal datore di lavoro, della domanda proposta nei confronti di quest'ultimo dal lavoratore per il risarcimento del danno subito a seguito di infortunio, con conseguente esclusione anche dell'effetto interruttivo della prescrizione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011