Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016
Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016