Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - dipendente – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23304 del 16/11/2016
Azioni risarcitorie proposte individualmente dai singoli consumatori - Associazioni dei consumatori non inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela degli interessi ex artt. 3 e 5 della l. n. 281 del 1998, applicabili "ratione temporis" - Intervento "ad adiuvandum" proposto prima dell'entrata in vigore del Codice del consumo - Ammissibilità - Esclusione.
Sotto la vigenza della l. n. 281 del 1998, e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), le associazioni che si propongono statutariamente la tutela dei diritti dei consumatori (nella specie, l'interesse dei risparmiatori a ricevere un'informazione corretta nell'acquisto di prodotti finanziari), non inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi di cui agli artt. 3 e 5 della citata legge, non sono legittimate ad intervenire "ad adiuvandum" nei giudizi risarcitori proposti individualmente dai singoli consumatori, atteso che un siffatto intervento è consentito solo ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente, e non di mero fatto, e che, anteriormente all'introduzione dell'art. 140 bis del predetto codice del consumo, gli interessi "diffusi", quali quelli dei consumatori, sono "adespoti" e possono essere tutelati in sede giudiziale solo se il legislatore attribuisca ad un'associazione la qualità di ente esponenziale degli interessi stessi, così che essi possano assurgere al rango di "collettivi".
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23304 del 16/11/2016