Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015
Sentenza di primo grado - Estromissione di uno dei convenuti per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata impugnazione della pronuncia di estromissione - Conseguenze - Notifica del gravame alla parte estromessa solo ex art. 332 cod. proc. civ. - Costituzione in appello di quest'ultima - Inammissibilità - Fondamento.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. Ne consegue che la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015