Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento volontario - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969
Dell'interventore autonomo - conclusione nei confronti delle parti contumaci - notificazione della comparsa di intervento - necessita - inosservanza - rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - per l'integrazione del contraddittorio ed il riesame del merito.*
Impugnazioni civili - appello - rimessione della causa al giudice di primo grado - per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado.*
L'interventore autonomo, che intenda prendere conclusioni oltre che nei confronti delle parti costituite, anche nei confronti delle parti rimaste contumaci, deve notificare a queste ultime la comparsa di intervento. Se, nonostante il difetto di tali notifiche il giudice di primo grado abbia pronunciato in merito anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice d'appello deve annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio e il nuovo esame del merito.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969