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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬termini processuali‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬378‭ ‬del‭ ‬13/01/2015‭

Regolamento di giurisdizione o di competenza‭ ‬-‭ ‬Memorie di parte‭ ‬-‭ ‬Mancato rispetto del termine‭ "‬a ritroso‭" ‬ex art.‭ ‬380‭ ‬ter,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità della memoria‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬378‭ ‬del‭ ‬13/01/2015‭


Nel procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza,‭ ‬la memoria di parte prevista dall'art.‭ ‬380‭ ‬ter,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬depositata oltre il termine‭ "‬a ritroso‭" ‬di cinque giorni liberi prima dell'udienza,‭ ‬è inammissibile perché,‭ ‬abbreviando l'intervallo di tempo minimo normativamente garantito alla controparte per esaminare tale atto,‭ ‬lede il relativo diritto di difesa.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬378‭ ‬del‭ ‬13/01/2015