Regolamento di giurisdizione o di competenza - Memorie di parte - Mancato rispetto del termine "a ritroso" ex art. 380 ter, secondo comma, cod. Proc. Civ. - Conseguenze - Inammissibilità della memoria - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015
Nel procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, la memoria di parte prevista dall'art. 380 ter, secondo comma, cod. Proc. Civ., depositata oltre il termine "a ritroso" di cinque giorni liberi prima dell'udienza, è inammissibile perché, abbreviando l'intervallo di tempo minimo normativamente garantito alla controparte per esaminare tale atto, lede il relativo diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015