Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra causa soggetta alla sospensione e causa non soggetta - Esistenza di connessione fra le due cause - Decisione di entrambe senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.
Quando si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l'altra non lo sia, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, sia soggetta all'applicazione della sospensione, non essendo concepibile, per il fatto che l'impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l'operare di due regimi distinti né il non operare della sospensione per tutta la controversia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20594 del 29/09/2007