Termine iniziato a decorrere prima della sospensione feriale - Giorno 16 settembre - Inclusione nel calcolo - Sussistenza - Fondamento.
Per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno; ne consegue che nell'ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo - cioè dalla data del 16 settembre -, quest'ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come un "dies a quo".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8102 del 06/04/2006