Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6542 del 20/03/2014
Proroga del termine che scade di sabato ex lege n. 69 del 2009 - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni - Giudicato - Formazione - Conseguenze - Fattispecie.
La proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, è applicabile, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 7 gennaio 2008, per il decorso del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, scaduto il 5 gennaio 2008, in giornata di sabato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6542 del 20/03/2014