Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011
Rimessione in termini - Art. 184 - Bis, abrogato, e art. 153, secondo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie la S.C. ha negato la sussistenza del nesso causale tra la situazione di forza maggiore e le carenze del ricorso per cassazione, posto che la sopravvenuta possibilità di consultare i fascicoli d'ufficio e di parte, prima impedita dal terremoto accaduto nella città dell'Aquila, non aveva determinato variazioni nei motivi d'impugnazione, ma solo nella formulazione dei quesiti di diritto rispetto ai quali la concreta disponibilità di copia degli atti non poteva ritenersi avere avuto alcuna incidenza eziologica).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011