Proroga - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fondamento.
I termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ. dal giudice solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga - sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue - subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, atteso che tale soluzione, da un lato, è aderente al dato normativo che consente al giudice la proroga anche d'ufficio del termine non stabilito a pena di decadenza e, dall'altro, è rispettosa delle esigenze di difesa in quanto rimette alla presenza di gravi ragioni, riconosciute con prudente apprezzamento dal giudice, in linea con la disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23227 del 17/11/2010