CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16128 del 08/07/2010
Calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia - Sospensione dei termini processuali di cui al d.l. n. 286 del 2002 conv. nella l. n. 245 del 2002 - Normativa speciale - Conseguenze - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fattispecie.
La sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modif., nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, deve ritenersi di stretta applicazione, attenendo ad una disciplina di carattere speciale, con la conseguenza della sua inapplicabilità al di fuori dei casi previsti, riferibili solo ai soggetti danneggiati, residenti od aventi sede nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2002, senza che sia possibile operarne un'interpretazione estensiva. (Nella specie, la Corte ha confermato l'impugnata sentenza con cui era stata respinta un'opposizione formulata ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ. avverso un'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione da parte di una società creditrice intervenuta nel procedimento esecutivo, avente sede in una regione diversa da quelle interessate dalla predetta sospensione dei termini processuali).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16128 del 08/07/2010