Rimessione in termini - Art. 184 bis cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Limitazione alla trattazione della causa - Esclusione - Introduzione e prosecuzione del giudizio di legittimità - Applicabilità - Fondamento.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 46, terzo comma, della l. n. 69 del 2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009, per l'entrata in vigore del novellato art. 153, secondo comma cod. proc. civ.), ancorché collocato sotto la rubrica della "trattazione della causa" e riferito al "giudice istruttore", è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione ed alla prosecuzione del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010