CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010