Impugnazione - Termini brevi
Civile - Impugnazione - Termini brevi - In Genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012
Civile - Impugnazione - Termini brevi
- In Genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012
Massime precedenti Conformi: N. 14267 del 2007 - Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007 (Rv. 596981)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. - Termine breve - Applicabilità.
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
2.- I controricorrenti eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., calcolando il termine breve dalla data di notifica, ad istanza dell'odierno ricorrente, di un ricorso per revocazione, precedente alla notificazione della sentenza.
2.1.- L'eccezione è fondata.
Questa Corte ha affermato che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ., comma 4 (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 68) (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1196). Risulta nella specie dagli atti prodotti dai controricorrenti che il ricorrente ha notificato il ricorso per revocazione il 20 marzo 2009 e che la Corte di appello di Bologna, con provvedimento del 7/10/09 (quando cioè il termine breve era già scaduto), ha sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione.
Poiché è pacifico che non la mera proposizione della revocazione o dell'istanza ma il provvedimento del giudice ha effetto sospensivo (ex multis Cass. 20 gennaio 2006 n. 1196, Cass. 19 ottobre 2006 n. 22395), ne discende la inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve prima del provvedimento di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.
3.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012
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