Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Cause scindibili - Evento interruttivo relativo ad una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione - Operatività rispetto a tutte le parti - Mancata notifica nei confronti di alcune di esse - Estinzione parziale del giudizio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015