Morte della parte nel giudizio di primo grado - Dichiarazione - Mancata interruzione - Pronuncia della sentenza - Nullità - Conversione in motivo d'impugnazione - Operatività. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015
Nell'ipotesi di morte della parte verificatasi e dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti senza che sia stata dichiarata l'interruzione del processo, compresa la sentenza, sono nulli e il vizio è soggetto al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, sicché la suddetta nullità deve essere dedotta dalla parte colpita dall'evento interruttivo con il mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015