Sospensione del processo per il terremoto de L'Aquila - Riassunzione - Tempestivo deposito del ricorso in cancelleria - Sufficienza - Omessa notifica dell'istanza di riassunzione e del decreto - Estinzione del giudizio - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. -
La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 25/03/2016